Trattato
Art. 15
15 / 27In vigore dal 5 mar 1992
Le Parti si impegnano a concedere un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle attività industriali, commerciali e finanziarie di Stati terzi. In questo quadro verranno incoraggiati lo stabilimento di aree economico-industriali di libero sviluppo imprenditoriale nonché una sempre maggiore integrazione economica in Europa.
Esse favoriranno la costituzione di società miste anche con la partecipazione di terzi partners, l'armonizzazione delle norme giuridiche in materia economica, la formazione professionale congiunta, anche a livello dirigenziale.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-06;196#art-t-15