Trattato
Art. 11
11 / 27In vigore dal 5 mar 1992
Le Parti si impegnano a promuovere e ad approfondire la collaborazione economica, industriale, finanziaria, tecnico- scientifica e ambientale. Le Parti convengono che esistono le condizioni per il passaggio della collaborazione economica ad un livello qualitativamente nuovo.
Esse ne riconoscono l'importanza sia dal punto di vista della realizzazione del programma di riforme economiche nell'Unione Sovietica che del contributo che l'Italia e l'URSS possono dare alla definizione di un nuovo ordine economico internazionale. Esse riconoscono il ruolo fondamentale della Comunità Europea nella realizzazione di uno spazio economico uniforme a livello continentale nonché la grande importanza degli organismi economici e finanziari internazionali per un equilibrato sviluppo dell'economia mondiale.
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-06;196#art-t-11