Art. 10
Trattato

Art. 10

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In vigore dal 5 mar 1992
Le Parti ritengono importante promuovere contatti e scambi nel campo militare. In tale quadro, esse prevedono l'effettuazione di visite di delegazioni militari, anche ad alto livello, e lo svolgimento di periodici scambi di vedute e di informazioni sulle rispettive dottrine militari.
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