Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990.
Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e cooperazione tra la Repubblica italiana e l'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche, fatto a Roma il 18 novembre 1990. 31 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
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Trattato
Art. 1 TRATTATO DI AMICIZIA E COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE DELLE REPUBBLICH Art. 2 Convinte che la guerra, sia nucleare che convenzionale, come pure la minaccia o l'uso dell Art. 3 Le due Parti continueranno ad adoperarsi per il superamento delle divisioni e delle differ Art. 4 L'Italia e l'URSS sono fermamente intenzionate a promuovere e a consolidare, in primo luog Art. 5 L'Italia e l'URSS sono convinte che, in parallelo all'emergere di una nuova Europa, debba Art. 6 L'Italia e l'URSS, in caso di sviluppi suscettibili, secondo una delle Parti, di minacciar Art. 7 L'Italia e l'URSS riaffermano il principio di non aggressione come base fondamentale dei r Art. 8 L'Italia e l'URSS, basandosi sul Protocollo bilaterale del 1972, conferiranno carattere pi Art. 9 Le Parti si impegnano a favorire e a sviluppare un ampio dialogo tra i popoli italiano e s Art. 10 Le Parti ritengono importante promuovere contatti e scambi nel campo militare. In tale qua Art. 11 Le Parti si impegnano a promuovere e ad approfondire la collaborazione economica, industri Art. 12 Le Parti si impegnano ad adoperarsi per sviluppare ed approfondire i rapporti tra la Comun Art. 13 Le Parti si impegnano ad intensificare l'applicazione degli Accordi conclusi tra di esse n Art. 14 Le Parti collaboreranno attivamente nel campo della riconversione dell'industria bellica, Art. 15 Le Parti si impegnano a concedere un trattamento non meno favorevole di quello riservato a Art. 16 Le Parti attribuiscono un carattere prioritario alla collaborazione nel settore energetico Art. 17 Le Parti imprimeranno una nuova accelerazione alla loro collaborazione scientifica ed in m Art. 18 Consapevoli del carattere globale dei problemi della protezione ambientale, le Parti inten Art. 19 L'Italia e l'URSS incoraggeranno l'intensificazione dei contatti tra i loro cittadini nell Art. 20 Le Parti intendono, su base di reciprocità, agevolare per quanto possibile il regime dei v Art. 21 L'Italia e l'URSS intendono rafforzare la loro collaborazione nel campo umanitario anche a Art. 22 L'Italia e l'URSS ribadiscono l'impegno a cooperare efficacemente nella lotta alla crimina Art. 23 L'Italia e l'URSS, basandosi sul reciproco arricchimento plurisecolare della cultura dei d Art. 24 L'Italia e l'URSS si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazi Art. 25 Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti da Art. 26 Il presente Trattato dovrà essere ratificato ed entrerà in vigore con lo scambio dei docum Art. 27 Il presente Trattato viene concluso per la durata di venti anni e verrà di volta in volta Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360