Art. 20
22 / 48In vigore dal 19 ago 2014
Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni
1. La persona handicappata sostiene le prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni con l'uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione allo specifico handicap.
2. Nella domanda di partecipazione al concorso e all'esame per l'abilitazione alle professioni il candidato specifica l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonchè l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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2-bis. La persona handicappata affetta da invalidità uguale o superiore all'80% non è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.
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Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-02-05;104#art-20