Art. 2-bis
3 / 48In vigore dal 13 ago 2022
(( (Divieto di discriminazione). ))
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1. È vietato discriminare o riservare un trattamento meno favorevole ai lavoratori che chiedono o usufruiscono dei benefici di cui all' della presente legge, agli del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, all', comma 3-bis, della legge 22 maggio 2017, n. 81, e all' del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nonchè di ogni altro beneficio concesso ai lavoratori medesimi in relazione alla condizione di disabilità propria o di coloro ai quali viene prestata assistenza e cura.
2. I giudizi civili avverso atti e comportamenti ritenuti discriminatori in base al presente articolo sono regolati dall' del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
3. Chi intende agire in giudizio per il riconoscimento della sussistenza di una delle discriminazioni di cui al presente articolo e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti collettivi, può promuovere il tentativo di conciliazione ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile.
4. Resta salva la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale di cui all', comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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