Art. 16
16 / 21In vigore dal 22 feb 1992
Relazione al Parlamento sulla cooperazione
1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta, ogni tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-01-31;59#art-16