Art. 12

Art. 12

12 / 21
In vigore dal 22 feb 1992
Costituzione dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 1. Il capitale delle società per azioni di cui all', comma 1, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'80 per cento dalla associazione riconosciuta che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso della assemblea dei soci. 2. Delle associazioni di cui all', comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle rispettive associazioni riconosciute di cui al citato comma 1, primo periodo. 3. Le associazioni di cui all', comma 1, secondo periodo, conseguono la personalità giuridica con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale; ad esse si applicano gli e seguenti del codice civile. 4. Le società e le associazioni che, ai sensi dell', comma 1, gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono soggette alla vigilanza del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che ne approva gli statuti, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati o reinvestiti per il conseguimento dell'oggetto sociale. 5. Le società e le associazioni di cui al comma 4 sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio da parte di società di revisione secondo le disposizioni legislative vigenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1992-01-31;59#art-12