Art. 1 · SOGGETTI
Convenzione

Art. 1

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SOGGETTI

In vigore dal 5 feb 1992
CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL KUWAIT PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Kuwait, desiderosi di concludere una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, hanno convenuto quanto segue: SOGGETTI La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:legge:1992-01-07;53#art-c-1