Art. 3
Protocollo

Art. 3

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In vigore dal 1 feb 1992
Nella dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa ad una eventuale revisione dell'accordo il riferimento ai "prodotti del capitolo 73 della nomenclatura di Bruxelles" è sostituito dal riferimento ai "prodotti dei capitoli 72 e 73 del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci".
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:legge:1992-01-07;40#art-p-3