Convenzione
Art. 30
30 / 32CAMPO D'APPLICAZIONE TERRITORIALE
In vigore dal 24 gen 1992
CAMPO D'APPLICAZIONE TERRITORIALE
1. La presente Convenzione può essere estesa, integralmente o con le necessarie modifiche, ai territori d'oltremare ed altri enti territoriali della Repubblica francese che prelevano imposte di natura analoga a quelle cui si applica la Convenzione. Tale estensione avrà effetto a partire dalla data, con le modifiche ed alle condizioni, comprese le condizioni relative alla cessazione dell'applicazione, fissate di comune accordo tra gli Stati per mezzo di scambio di note diplomatiche o secondo ogni altra procedura conforme alle loro disposizioni costituzionali.
2. A meno che i due Stati non convengano diversamente, la denuncia della Convenzione operata da uno di essi in virtù dell', porrà termine, alle condizioni previste in detto articolo, anche all'applicazione della Convenzione a qualsiasi territorio o ente territoriale cui essa sia stata estesa in conformità al presente articolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1992-01-07;20#art-c-30