Art. 20
LEGGE 31 dicembre 1991, n. 416
In vigore dal 15 gen 1992
Stato di previsione del Ministero della sanità e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della sanità, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 19).
2. Alle spese di cui ai capitolo 2547 e 4550 dello stato di previsione del Ministero della sanità si applicano, per l'anno finanziario 1992, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni, sulla contabilità generale dello Stato.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 1992, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per la attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso e degli istituti medesimi.
Note all':
- Per il testo dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, si veda in nota all'art. 5.
- Il comma 12 dell'art. 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, recante "Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993", è il seguente: "12. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati le tariffe e i diritti spettanti al Ministero della sanità, all'Istituto superiore di sanità e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese a richiesta e ad utilità di soggetti interessati, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero della sanità e degli Istituti superiori predetti".
In attuazione di quanto previsto nel comma soprariportato è stato emanato il D.M. 14 febbraio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 63 del 15 marzo 1991.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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