Art. 11
LEGGE 31 dicembre 1991, n. 416
In vigore dal 15 gen 1992
Stato di previsione del Ministero dei trasporti e disposizioni relative).
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei trasporti, per l'anno finanziario 1992, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero dei trasporti occorrenti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonchè per gli adempimenti di cui al Regolamento CEE n. 1787/84 del Consiglio del 19 giugno 1984, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.
Note all':
- La legge 6 giugno 1974, n. 298, reca: "Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada".
- Il regolamento CEE n. 1787/84 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 169 del 28 giugno 1984.
Storico versioni
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