Art. 27 · LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414

Art. 27

LEGGE 30 dicembre 1991, n. 414

In vigore dal 1 gen 1992
(Comunicazioni per il decennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei ragionieri e periti commerciali che esercitano l'attività professionale devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati: a) data di inizio dell'attività professionale; b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita; c) per ciascun anno del decennio precedente all'entrata in vigore della legge: 1) reddito professionale dichiarato ai fini dell'IRPEF, con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata; 2) volume d'affari dichiarato ai fini dell'IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attività associata.
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