Titolo VIII
Art. 75
76 / 82In vigore dal 1 gen 2027
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
5. Non si dà luogo ad accertamenti nè a rimborsi di imposte pagate nè è consentita la variazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, qualora sia stata applicata disciplina difforme da quella prevista nei commi 3 e 4 del presente articolo.
6.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2026, N. 10.
7. Le disposizioni di cui all', comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, concernente delega al Governo in materia di autonomia impositiva delle regioni, e quelle di cui all' del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, emanato in attuazione della delega anzidetta, devono intendersi rivolte ad escludere le imprese industriali ed artigiane che impiegano gas metano come combustibile sia dall'addizionale regionale all'imposta erariale di consumo sia dalla imposta regionale sostitutiva.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-75