Art. 23
Titolo IIICapo IV

Art. 23

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In vigore dal 30 ott 1993
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e succes- sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell', comma 2, le parole "nè quelli dati in affitto per usi non agricoli" sono sostituite dalle seguenti: ", quelli dati in affitto per usi non agricoli, nonché quelli produttivi di reddito di impresa di cui alla lettera c) del comma 2 dell'."; b) nell', comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "e le loro pertinenze". 2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), si applicano a partire dal periodo di imposta avente inizio successivamente a quello in corso alla data del 31 dicembre 1991. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano dal periodo di imposta in corso alla stessa data. 3. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell', il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Le passività deducibili sono costituite dai debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione, dalle spese mediche e funerarie indicate nell' e dalle somme risultanti da regolare fattura, corrisposte, per la compilazione della denuncia di successione e per la liquidazione delle relative imposte, a professionisti, iscritti in albi o ruoli sino ad un massimo di lire 2 milioni."; b) nell', comma 3, le parole "registro, conforme" sono sostituite dalle seguenti: "registro o conforme"; c) nell', il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il pagamento dell'imposta principale di successione deve essere eseguito entro novanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione prevista dall', comma 1, o delle dichiarazioni integrative o modificative, presentate a norma dell', comma 6, e dell', comma 3. Decorso tale termine senza che l'ufficio abbia liquidato l'imposta, la stessa deve essere liquidata dagli eredi e legatari su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, e versata all'ufficio entro i successivi novanta giorni, unitamente all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, a modifica dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e all'imposta ipotecaria e catastale, a modifica del disposto di cui al comma 1 dell' del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347."; d) nell', comma 2, l'alinea è sostituito dal seguente: "L'ufficio, in sede di controllo della liquidazione eseguita dal soggetto passivo d'imposta, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e nella liquidazione della imposta, e ad escludere:"; e) nell', comma 1, le parole "dalla data di notificazione della liquidazione dell'imposta principale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di versamento dell'imposta principale"; f) nell', comma 1, dopo la parola "principale," sono inserite le seguenti: "salvo i casi in cui la stessa sia stata pagata nei termini di cui all', comma 1,"; g) nell', il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Al contribuente può essere concesso di eseguire il pagamento nella misura non inferiore al 20 per cento delle imposte, delle soprattasse e pene pecuniarie e degli interessi di mora nei termini di cui all', comma 1, se trattasi di imposta principale, e nei termini di cui all', comma 1, se trattasi di imposta complementare o suppletiva, e per il rimanente importo in rate annuali posticipate. La dilazione, che va richiesta contestualmente ai predetti pagamenti, non può estendersi oltre il quinto anno successivo a quello dell'apertura della successione e viene accordata entro novanta giorni dalla data della richiesta stessa."; h) nell' sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nel comma 2, le parole: "nel termine previsto dall'" sono sostituite dalle seguenti: "nei termini previsti dagli , comma 1, e 37"; 2) nel comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'eventuale differenza deve essere corrisposta entro sessanta giorni dalla produzione all'ufficio dei documenti di cui al comma 7"; 3) nel comma 9, le parole "dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine per il pagamento delle somme di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dalla data di ricevimento della comunicazione decorre il termine di sessanta giorni per il pagamento delle somme di cui al comma 1 con applicazione degli interessi nella misura legale decorrenti dalla scadenza del termine previsto dall', comma 1"; i) nell', comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La stessa sanzione si applica per l'omesso o incompleto pagamento dell'imposta liquidata dal dichiarante"; l) nell', il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell', commi 3, 4 e 5". 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano le dichiarazioni presentate a partire dal 1° gennaio 1993. Il decreto previsto dal comma 3 dell' del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che approva un nuovo modello per la dichiarazione delle successioni, deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 15 gennaio 1992. 5. La tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 è sostituita dalla tariffa di cui all'allegato A alla presente legge. 6. All', primo comma, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, le parole: "120 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "250 milioni". 7. La lettera b) del quinto comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente: "b) al 40 per cento per gli incrementi di valore dei terreni o fabbricati destinati ad esercizio di attività agricola o forestale a condizione che detti terreni non siano compresi in piani urbanistici particolareggiati o lottizzazioni convenzionate che ne modifichino la destinazione". 8. A decorrere dal 1° gennaio 1992 il comma 1 dell' del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, è sostituito dal seguente: "1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonché sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sugli oli da gas da usare come combustibile sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1 b) 1-c) e d), della tabella B allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che può determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1991. Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione".

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto (con l'art. 63, comma 1) che"Le disposizioni di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 23 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, si applicano alle successioni aperte dal 1 gennaio 1994".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;413#art-23