Art. 23 · Partecipazione a convegni
Capo V

Art. 23

23 / 32

Partecipazione a convegni

In vigore dal 31 dic 1991
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze, tavole rotonde, che comportino da parte dell'ente organizzatore spese per ospitalità ed emolumenti di qualsiasi natura.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412#art-23