Capo I
Art. 1
1 / 32Mediocredito centrale.
In vigore dal 31 dic 1991
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
.
(Mediocredito centrale).
1. L'articolo 37, comma terzo, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, modificato dall' della legge 28 maggio 1973, n. 295, è sostituito dal seguente:
"A partire dall'anno 1971 è attribuito allo Stato il dividendo sui suoi apporti al fondo di dotazione del Mediocredito centrale. A decorrere dal bilancio che si chiude al 31 dicembre 1991 gli otto decimi del relativo ammontare sono destinati al fondo di dotazione stesso; i residui due decimi del dividendo sono utilizzati per incrementare la riserva straordinaria dell'Istituto, nonché per iniziative per studi e ricerche attinenti alle finalità istituzionali del Mediocredito centrale".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-12-30;412#art-1