Art. 38
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394
In vigore dal 28 dic 1991
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dalla attuazione dell', comma 3, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 10 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
2. All'onere derivante dall'attuazione dell', comma 7, pari a lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a re- gime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
3. All'onere derivante dall'attuazione dell', comma 9, pari a lire 3,4 miliardi per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a re- gime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente".
4. All'onere derivante dall'attuazione dell', comma 8, pari a lire 22,9 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 12 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
5. All'onere derivante dall'attuazione dell', comma 9, pari a lire 110 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed a lire 92 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
6. All'onere relativo all'attuazione dell', comma 4, pari a lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
7. All'onere derivante dall'attuazione dell', comma 5, pari a lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
8. All'onere derivante dall'attuazione dell', comma 10, pari a lire 20 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Programma di salvaguardia ambientale e tutela dei parchi nazionali e delle altre riserve naturali".
9. All'onere derivante dall'attuazione dell', comma 11, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1991, lire 15,5 miliardi per l'anno 1992 ed a lire 22 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
10. All'onere derivante dall'attuazione dell', comma 8, pari a lire 2 miliardi per l'anno 1991, lire 3 miliardi per l'anno 1992 e lire 4 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
11. All'onere derivante dall'attuazione dell', comma 9, pari a lire 14 miliardi per l'anno 1991, lire 17,5 miliardi per l'anno 1992 e lire 21 miliardi per l'anno 1993 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Norme generali sui parchi nazionali e le altre riserve naturali".
12. Per gli oneri derivanti dall'attuazione dell', comma 3, dell', comma 9, dell', comma 4, e dell', comma 10, gli stanziamenti relativi agli anni successivi al triennio 1991-1993 saranno rimodulati ai sensi dell', comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
13. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Nota all':
- Il testo dell', comma 3, lettera c), della legge n. 468/1978 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato), così come sostituito dall' della legge n. 362/1988, è il seguente:
"3. La legge finanziaria non può introdurre nuove imposte, tasse e contributi, nè può disporre nuove o maggiori spese, oltre a quanto previsto dal presente articolo. Essa contiene:
a)-b) (omissis);
c) la determinazione, in apposita tabella, per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati".
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