Art. 4 · LEGGE 27 novembre 1991, n. 378

Art. 4

LEGGE 27 novembre 1991, n. 378

In vigore dal 15 dic 1991
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in annue L. 370.000.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Riforma della dirigenza statale". 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 27 novembre 1991 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri CARLI, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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