Art. 47 · LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

Art. 47

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Abrogazioni 1. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge ed in particolare l', secondo comma, nn. 2) e 4), del codice di procedura civile nonchè gli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice. 2. È abrogato il capo I del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, salvo quanto disposto dall' della presente legge. Note all': - Per il nuovo testo dell' del codice di procedura civile, in vigore dal 2 gennaio 1993, si veda in nota all'. - Il testo degli articoli 66 e 67 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, abrogati dal 2 gennaio 1993 dal presente articolo, è il seguente: "Art. 66 (Tempo degli atti dei conciliatori). - I conciliatori possono esercitare le funzioni e compiere gli atti di loro competenza anche nei giorni festivi. Art. 67 (Luogo delle udienze). - I conciliatori tengono le udienze nella casa comunale o in altra destinata dal comune. Il conciliatore in caso di urgenza può sentire le parti e provvede sulle loro istanze nella propria abilitazione, ma non vi può tenere l'udienza di discussione". - Il capo I (-29) del titolo II dell'ordinamento giudiziario, approvato con R.D. n. 12/1941, abrogato dal 2 gennaio 1993 dal presente articolo, reca norme relative all'ufficio del giudice conciliatore ed ha per titolo: "Del giudice conciliatore".
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