Art. 39
LEGGE 21 novembre 1991, n. 374
In vigore dal 12 dic 1991
Coordinamento
1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni "conciliatore", "giudice conciliatore" e "vice conciliatore" ovvero "ufficio di conciliazione", queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni "giudice di pace" e "ufficio del giudice di pace".
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