Art. 39 · LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

Art. 39

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Coordinamento 1. In tutte le disposizioni di legge in cui vengono usate le espressioni "conciliatore", "giudice conciliatore" e "vice conciliatore" ovvero "ufficio di conciliazione", queste debbono intendersi sostituite rispettivamente con le espressioni "giudice di pace" e "ufficio del giudice di pace".
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