Art. 27
LEGGE 21 novembre 1991, n. 374
In vigore dal 12 dic 1991
Contenuto della domanda
1. L'articolo 318 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 318 - (Contenuto della domanda). - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto.
Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163-bis, ridotti alla metà.
Se la citazione indica un giorno nel quale il giudice di pace non tiene udienza, la comparizione è d'ufficio rimandata all'udienza immediatamente successiva".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-11-21;374#art-27