Art. 23
LEGGE 21 novembre 1991, n. 374
In vigore dal 12 dic 1991
Poteri istruttori del giudice
1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
"Art. 312 - (Poteri istruttori del giudice). - Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità".
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