Art. 23 · LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

Art. 23

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Poteri istruttori del giudice 1. L'articolo 312 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 312 - (Poteri istruttori del giudice). - Il pretore o il giudice di pace può disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verità".
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