Art. 22 · LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

Art. 22

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale 1. Dopo l'articolo 310 del codice di procedura civile l'intitolazione: "Titolo II. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL CONCILIATORE" è sostituita dalla seguente: "Titolo II. - DEL PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE E AL GIUDICE DI PACE". 2. L'articolo 311 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Art. 311 - (Rinvio alle norme relative al procedimento davanti al tribunale). - Il procedimento davanti al pretore e al giudice di pace, per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni, è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale, in quanto applicabili".
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