Art. 19 · LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

Art. 19

LEGGE 21 novembre 1991, n. 374

In vigore dal 12 dic 1991
Connessione 1. All' del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinchè siano decise nello stesso processo. Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale". Nota all': - Il testo dell' del codice di procedura civile, come modificato dall' della legge 27 novembre 1990, n. 353 (a decorrere dal 1 gennaio 1993, a seguito del differimento del termine di entrata in vigore previsto dall' della presente legge) e come ulteriormente modificato (dal 2 gennaio 1993) dalla legge qui pubblicata, è il seguente: " (Connessione). - Se sono proposte davanti a giudici diversi più cause le quali, per ragione di concessione, possono essere decise in un solo processo, il giudice fissa con sentenza alle parti un termine perentorio per la riassunzione della causa accessoria davanti al giudice della causa principale, e negli altri casi davanti a quello preventivamente adito. La connessione non può essere eccepita dalle parti nè rilevata d'ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consente l'esauriente trattazione e decisione delle cause connesse. Nei casi previsti negli 35 e 36, le cause, cumulativamente proposte o successivamente riunite, debbono essere trattate e decise con rito ordinario, salva l'applicazione del solo rito speciale quando una di tali cause rientri fra quelle indicate negli articoli 409 e 442. Qualora le cause connesse siano assoggettate a differenti riti speciali debbono essere trattate e decise col rito previsto per quella tra esse in ragione della quale viene determinata la competenza o, subordine, con rito previsto per la causa di maggior valore. Se la causa è stata trattata con un rito diverso da quello divenuto applicabile ai sensi del terzo comma, il giudice provvede a norma degli articoli 426, 427 e 439. Se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli con altra causa di competenza del pretore o del tribunale, le relative domande possono essere proposte innanzi al pretore o al tribunale affinchè siano decise nello stesso processo. Se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al pretore o al tribunale, il giudice di pace deve pronunziare anche d'ufficio la connessione a favore del pretore o del tribunale".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1991-11-21;374#art-19