Art. 12
LEGGE 8 novembre 1991, n. 362
In vigore dal 17 nov 1991
Trasferimento della titolarità di farmacie in gestione comunale
1. Il comma 2 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, si applica anche alle farmacie gestite dal comune o da azienda municipalizzata o speciale di cui all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, con modalità da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a tutela del personale dipendente.
2. In caso di trasferimento della titolarità della farmacia comunale, i dipendenti hanno diritto di prelazione e ad essi si applicano le norme dell'.
3. La facoltà del comune di esercitare la prelazione per l'assunzione della gestione della farmacia vacante o di nuova istituzione ai sensi dell' della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, è sospesa per tre anni qualora il comune abbia trasferito la titolarità della farmacia ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Note all':
- Il testo del comma 2 dell'art. 15-quinquies del D.L.
n. 415/1989 (Norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonchè disposizioni varie) è il seguente: "2. Le facoltà previste dall' della legge 2 aprile 1968, n. 475, competono anche alle amministrazioni comunali nelle ipotesi di cui all' della legge medesima".
Per il nuovo testo dell' della legge n. 475/1968 si veda in nota all' e per il nuovo testo dell' della medesima legge si veda in nota all'.
- Il testo dell'art. 23 della legge n. 142/1990 (Ordinamento delle autonomie locali) è il seguente:
"Art. 23 (Aziende speciali ed istituzioni). - 1.
L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.
2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente lo- cale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.
3. Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. Le modalità di nomina e revoca degli amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale.
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono.
6. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonchè forme autonome di verifica della gestione".
Storico versioni
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