Art. 5
ConvenzioneTitolo II

Art. 5

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In vigore dal 1 nov 1991
L' della convenzione del 1968 è completato dal punto seguente: "4. in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere esperita congiuntamente a un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato contraente in cui l'immobile è situato."
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