Convenzione›Titolo II
Art. 5
5 / 34In vigore dal 1 nov 1991
L' della convenzione del 1968 è completato dal punto seguente:
"4. in materia contrattuale, qualora l'azione possa essere esperita congiuntamente a un'azione in materia di diritti reali immobiliari proposta contro il medesimo convenuto, davanti al giudice dello Stato
contraente in cui l'immobile è situato."
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-5