Art. 3
ConvenzioneTitolo II

Art. 3

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In vigore dal 1 nov 1991
Il seguente trattino è inserito all', secondo comma della convenzione del 1968, modificato dall' della convenzione del 1978, e dall' della convenzione del 1982, tra il nono e il decimo trattino: "- in Portogallo: l'articolo 65, paragrafo 1, lettera c), l'articolo 65, paragrafo 2 e l'articolo 65A, lettera c) del Codice di procedura civile (Codigo de Processo Civil) e l' del Codice di procedura del lavoro (Codigo de Processo de Trabalho)."
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-3