Convenzione›Titolo II
Art. 20
20 / 34In vigore dal 1 nov 1991
Il testo dell'articolo 58 della convenzione del 1968 è sostituito dal testo seguente:
"ARTICOLO 58
Fino al momento in cui la convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988, produrrà i propri effetti nei confronti della Francia e della Confederazione svizzera, le disposizioni della presente convenzione non pregiudicano i diritti riconosciuti ai cittadini svizzeri dalla convenzione tra la Francia e la Confederazione svizzera sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile, firmata a Parigi il 15 giugno 1869.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-20