Art. 2
ConvenzioneTitolo I

Art. 2

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In vigore dal 1 nov 1991
Gli adattamenti sostanziali apportati dalla presente convenzione alla convenzione del 1968 e al protocollo del 1971, adattati dalla convenzione del 1978 e dalla convenzione del 1982, figurano nei titoli da II a V. Gli adattamenti formali della convenzione del 1968, modificata dalla convenzione del 1978 e dalla convenzione del 1982 figurano, separatamente per ciascuna versione autentica in questione, nell'allegato I che costituisce parte integrante della presente convenzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-2