Art. 13
ConvenzioneTitolo II

Art. 13

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In vigore dal 1 nov 1991
Il testo dell'articolo 41, primo trattino della convenzione del 1968, modificato dall' della convenzione del 1978 e dall' della convenzione del 1982, è sostituito dal testo seguente: "- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi," e il trattino seguente è inserito tra il quarto e il quinto trattino: "- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo,".
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-13