Convenzione›Titolo II
Art. 13
13 / 34In vigore dal 1 nov 1991
Il testo dell'articolo 41, primo trattino della convenzione del 1968, modificato dall' della convenzione del 1978 e dall' della convenzione del 1982, è sostituito dal testo seguente:
"- ricorso in cassazione in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi,"
e il trattino seguente è inserito tra il quarto e il quinto trattino:
"- ricorso per motivi di diritto, in Portogallo,".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-13