Art. 10
ConvenzioneTitolo II

Art. 10

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In vigore dal 1 nov 1991
Il trattino seguente è inserito all', primo comma della convenzione del 1968, modificato dall' della convenzione del 1978 e dall' della convenzione del 1982, tra il quarto e il quinto trattino: "- in Spagna, al "Juzgado de Primera Instancia"," e il trattino seguente è inserito tra il nono e il decimo trattino: "- in Portogallo, al "Tribunal Judicial de Circulo",".
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;339#art-c-10