Art. 6 · PERSONE GIURIDICHE
ConvenzioneTitolo I

Art. 6

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PERSONE GIURIDICHE

In vigore dal 1 nov 1991
PERSONE GIURIDICHE Le disposizioni della presente Convenzione riguardanti i cittadini di ciascuna Parte si applicano, in quanto ad esse riferibili, alle persone giuridiche che hanno sede nel territorio dell'altra Parte e sono costituite secondo la legge di tale Parte.
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