Convenzione›Titolo I
Art. 6
6 / 21PERSONE GIURIDICHE
In vigore dal 1 nov 1991
PERSONE GIURIDICHE
Le disposizioni della presente Convenzione riguardanti i cittadini di ciascuna Parte si applicano, in quanto ad esse riferibili, alle persone giuridiche che hanno sede nel territorio dell'altra Parte e sono costituite secondo la legge di tale Parte.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-6