Art. 19 · TRANSAZIONI GIUDIZIARIE
ConvenzioneTitolo III

Art. 19

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TRANSAZIONI GIUDIZIARIE

In vigore dal 1 nov 1991
TRANSAZIONI GIUDIZIARIE 1. Gli atti ricevuti da notaio e le transazioni concluse davanti all'autorità giudiziaria nel corso di un processo civile ed aventi efficacia esecutiva in una delle Parti sono riconosciuti e dichiarati esecutivi nell'altra Parte, salvo che contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico della parte ove viene chiesto il riconoscimento o l'esecuzione. 2. La parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione deve presentare una copia autentica dell'atto o della transazione e un documento dal quale risulti che gli stessi hanno efficacia esecutiva, con allegata una traduzione certificata conforme ai sensi dell', paragrafo 1 della presente Convezione nella lingua della Parte ove viene chiesto il riconoscimento o l'esecuzione.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-19