Convenzione›Titolo III
Art. 18
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In vigore dal 1 nov 1991
DOCUMENTI DA PRESENTARE
La Parte che chiede il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza deve presentare:
a) una copia autentica ed integrale della sentenza;
b) una attestazione comprovante che la sentenza è passata in giudicato ed è esecutiva;
c) un documento comprovante la regolare citazione del convenuto, in caso di contumacia, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
d) un documento comprovante che l'incapace è stato regolarmente rappresentato, salvo che ciò non risulti dalla sentenza stessa;
e) una traduzione certificata conforme ai sensi dell', paragrafo 1 della presente Convenzione della sentenza e dei documenti sopra indicati nella lingua della Parte ove viene richiesto il riconoscimento o l'esecuzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-18