Convenzione›Titolo III
Art. 17
17 / 21COMPETENZA
In vigore dal 1 nov 1991
COMPETENZA
Ai fini della presente Convenzione l'autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza è considerata competente se esiste una delle seguenti condizioni:
a) il convenuto, alla data della presentazione della domanda, aveva la residenza o il domicilio nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
b) il convenuto è stato chiamato in giudizio per una controversia concernente l'attività a carattere commerciale, industriale o di altra natura svolta nel territorio di detta Parte;
c) il convenuto si era assoggettato espressamente alla competenza dell'autorità giudiziaria di detta Parte, sempre che la legge della Parte nella quale viene chiesto il riconoscimento non vi si opponga;
d) il convenuto si era difeso nel merito della controversia senza avere sollevato eccezioni in ordine alla competenza;
e) in materia contrattuale, l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza;
f) in materia di responsabilità extra contrattuale, il fatto da cui essa deriva si è verificato nel territorio di detta Parte;
g) in materia di obbligazione alimentare, il creditore aveva, alla data di presentazione della domanda, residenza o domicilio nel territorio di detta Parte;
h) in materia di successioni, il defunto era al momento della morte cittadino della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunziato la sentenza, o in questa aveva il proprio ultimo domicilio;
i) la controversia ha avuto ad oggetto un diritto reale sui beni immobili siti nel territorio della Parte la cui autorità giudiziaria ha pronunciato la sentenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-17