Convenzione›Titolo II
Art. 11
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In vigore dal 1 nov 1991
SPESE
L'esecuzione dell'assistenza non può dar luogo a rimborso di spese.
Tuttavia la Parte richiesta ha diritto al rimborso delle spese sostenute per i periti, i testimoni e gli interpreti, nonché delle spese occasionate dall'esecuzione di commissioni rogatorie o di notificazioni con l'osservanza di forme particolari, come previsto dall', paragrafo 1 della presente Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-11