Convenzione›Titolo II
Art. 10
10 / 21LINGUE
In vigore dal 1 nov 1991
LINGUE
1. Le domande di assistenza sono accompagnate da una traduzione nella lingua della Parte richiesta. Gli atti e i documenti allegati, se non sono redatti nella lingua della Parte richiesta, sono accompagnati da una traduzione nella lingua di tale Parte. La traduzione deve essere certificata conforme da un agente diplomatico o consolare ovvero da un traduttore giurato o da qualsiasi altra persona a ciò autorizzata in una delle due Parti.
2. Gli atti relativi alla esecuzione dell'assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta.
3. Le richieste di informazioni relative alla legislazione e alla giurisprudenza sono redatte nella lingua della Parte richiesta e le risposte sono trasmesse nella stessa lingua.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1991-10-05;338#art-c-10