Art. 44 · Esclusione
Accordo

Art. 44

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Esclusione

In vigore dal 25 ott 1991
Esclusione Se il Consiglio conclude che un membro ha mancato agli obblichi che il presente Accordo gli impone e decide inoltre che tale inadempimento ostacola in maniera considerevole il funzionamento del presente Accordo, esso può, con un voto speciale, escludere tale membro dal presente Accordo. Il Consiglio ne dà immediata notifica al depositario. Questo membro cessa di essere parte al presente Accordo un anno dopo la data della decisione del Consiglio.
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Pro

urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-44