Art. 39 · Notifica di applicazione a titolo provvisorio
Accordo

Art. 39

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Notifica di applicazione a titolo provvisorio

In vigore dal 25 ott 1991
Notifica di applicazione a titolo provvisorio 1. Un governo firmatario che ha l'intenzione di ratificare, di accettare o di approvare il presente Accordo, ovvero un governo per il quale i Consiglio ha stabilito condizioni di adesione ma che non ha ancora potuto depositare il suo strumento, può in ogni tempo notificare al depositario che applicherà il presente Accordo a titolo provvisorio sia quando quest'ultimo entrerà in vigore in conformità con l', sia, se è già in vigore, ad una data specificata. Nel fare la sua notifica a tal fine, il governo interessato si dichiara membro esportatore oppure membro importatore. 2. Un governo che ha notificato in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo che applicherà il presente Accordo quando quest'ultimo entrerà in vigore, oppure, se è già in vigore, in data specificata, è, sin da tale momento membro dell'Organizzazione a titolo provvisorio fino a quando non deposita il suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione e diventa in tal modo membro.
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