Art. 32 · Rapporto annuo e rapporto di valutazione e di esame.
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Art. 32

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Rapporto annuo e rapporto di valutazione e di esame.

In vigore dal 25 ott 1991
Rapporto annuo e rapporto di valutazione e di esame. 1. Il Consiglio pubblica, entro i sei mesi che seguono la fine di ciascuna campagna agricola della juta, un rapporto annuo sulle sue attività ed ogni altra informazione da esso ritenuta appropriata. 2. Il Consiglio valuta ed esamina ciascun anno la situazione e le prospettive della juta sul mercato mondiale compreso lo stato della concorrenza con i prodotti sintetici e di sostituzione ed informa i membri dei risultati dell'esame. 3. L'esame è effettuato grazie ad informazioni fornite dai membri concernenti la produzione nazionale, gli stocks, le esportazioni ed importazioni il consumo ed i prezzi della juta, degli articoli di juta e dei prodotti sinte tici e di sostituzione, nonché grazie ad altre informazioni che il Consiglio può ottenere sia direttamente, sia tramite organismi appropriati delle Nazioni Unite, compresa l'UNCTAD e la FAO, nonché organizzazioni intergovernative e non governative appropriate.
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