Accordo
Art. 22
22 / 47Conto speciale
In vigore dal 25 ott 1991
Conto speciale
1. Sono istituiti due sotto-conti del conto speciale:
a) Il sotto-conto delle attività preliminare ai progetti;
b) il sotto-conto dei progetti.
2. Tutte le spese iscritte nel sotto-conto delle attività preliminari ai progetti, sono rimborsate mediante imputazione nel sotto-conto dei progetti, se i progetti sono in seguito approvati e finanziati. Se entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio non ha ricevuto fondi per il sotto-conto delle attività preliminari ai progetti esso rivede la situazione e adotta i provvedimenti necessari.
3. Tutti i proventi inerenti a progetti ben identificabili sono iscritti nel conto speciale. Tutte le spese relative a tali progetti, compresa la rimunerazione e le spese di viaggio di consulenti ed di esperti, sono imputate nel conto speciale.
4. Il conto speciale può essere finanziato mediante le seguenti fonti;
a) Il secondo conto del Fondo comune per i prodotti di base;
b) Istituzioni finanziarie regionali ed internazionali come il Programma delle Nazioni Unite perlo sviluppo, la Banca Mondiale, la Banca Asiatica di sviluppo, la Banca interamericana di sviluppo, la Banca africana di sviluppo ecc.;
c) contributi volontari.
5. Il Consiglio fissa, mediante votazione speciale, le condizioni e modalità in base alle quali dovrebbe, nel momento opportuno ed in casi appropriati, patrocinare progetti in vista del loro finanziamento per mezzo di prestiti, se uno o più membri hanno volontariamente assunto qualsivoglia obbligo e responsabilità relativa a tali prestiti. L'Organizzazione non assume alcun obbligo in caso i tali prestiti.
6. Il Consiglio può designare e patrocinare ogni ente, con il consenso di quest'ultimo, in particolare un membro oppure un gruppo di membri, che riceveranno prestiti per il finanziamento di progetti approvati e si assumeranno ogni obbligo che ne deriva, rimanendo inteso che l'Organizzazione si riserva il diritto di sorvegliare l'utilizzazione delle risorse e di seguire l'esecuzione dei progetti così finanziati. Tuttavia l'Organizzazione non è responsabile delle garanzie date da un membro qualunque o da altri enti.
7. L'appartenenza all'Organizzazione non comporta, per nessun membro, una qualsiasi responsabilità relativa a prestiti contratti ovvero prestiti autorizzati per determinati progetti da ogni altro membro o ogni altro ente.
8. Se vengono offerti all'Organizzazione dei contributi volontari senza una precisa destinazione, il Consiglio può accettare questi fondi. I fondi in questione possono essere utilizzati per attività preliminari ai progetti, nonché per progetti approvati.
9. Il Direttore esecutivo si impegna a ricercare, alle condizioni ed alle modalità che il Consiglio può stabilire un adeguato finannziamento adeguato e sicuro per i progetti approvati dal Consiglio.
10. Le risorse del Conto speciale sono utilizzate solo per progetti approvati o per attività preliminari ai progetti.
11. I contributi versati per determinati progetti approvati sono utilizzati solo per i progetti ai quali erano inizialmente destinati, a meno che il Consiglio non decida diversamente con l'accordo del contribuente. Dopo aver portato a termine un progetto, l'Organizzazione restituisce ai vari contribuenti i fondi eventualmente susistenti, proporzionalmente alla quota di ciascuno di essi nel totale dei contributi inizialmente forniti per il finanziamento di tale progetto, a meno che il contribuente non accetti una diversa soluzione.
12. Il Consiglio può, quando ciò è appropriato rivedere il finanziamento del conto speciale.
Storico versioni
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