Accordo
Art. 17
17 / 47Privilegi ed immunità
In vigore dal 25 ott 1991
Privilegi ed immunità
1. L'Organizzazione ha personalità giuridica. Essa ha in particolare capacità di stipulare di acquistare e di cedere beni mobili ed immobili e di stare in giudizio.
2. L'Organizzazione continua a funzionare in conformità con l'Accordo di sede concluso con il Governo ospite (che è il Governo del Bangladesh, paese dove ha la sua sede). L'Accordo di sede con il Governo ospite concerne in particolare lo statuto, i privilegi e le immunità dell'Organizzazione del suo Direttore esecutivo del suo personale e dei suoi esperti nonché delle delegazioni dei membri che sono normalmente necessarie all'esercizio delle loro funzioni.
3. Se la sede dell'Organizzazione è trasferita in un altro paese che è membro dell'Organizzazione, questo membro stipula il prima possibile, con l'Organizzazione, un accordo di sede che deve essere approvato dal Consiglio.
4. In attesa della conclusione dell'Accordo di sede di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l'Organizzazione domanda al Governo ospite di esonerare dalle imposte, entro i limiti della sua legislazione nazionale, gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione al suo personale nonché gli averi, reditti ed altri beni dell'Organizzazione.
5. L'Organizzazione può concludere con uno o più paesi, accordi che devono essere approvati dal Consiglio, relativi ai privilegi ed alle immunità che possono essere necessari ad una corretta attuazione del presente Accordo.
6. L'Accordo di Sede è indipendente dal presente Accordo. Tuttavia esso ha fine:
a) Per reciproco consenso del Governo ospite e dell'Organizzazione;
b) Se la sede dell'Organizzazione è trasferita fuori dal territorio del Governo ospite; oppure
c) se l'Organizzazione cessa di esistere.
Storico versioni
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