Art. 15 · Ammissione di osservatori
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Art. 15

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Ammissione di osservatori

In vigore dal 25 ott 1991
Ammissione di osservatori Il Consiglio può invitare ogni paese non membro, oppure ogni organismo di cui all', relativo al commercio internazionale della juta e degli articoli di juta o dell'industria della juta ad assistere in qualità di osservatore ad una qualunque delle riunioni del Consiglio.
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