Art. 11 · Procedura di voto al Consiglio
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Art. 11

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Procedura di voto al Consiglio

In vigore dal 25 ott 1991
Procedura di voto al Consiglio 1. Ciascun membro dispone, per il voto, del numero di voti in suo possesso e nessun membro può dividere i suoi voti. Tuttavia, un membro non è tenuto ad esprimere, nello stesso senso dei suoi voti, quelli che è autorizzato ad utilizzare in virtù del paragrafo 2 del presente articolo. 2. Per mezzo di notifica scritta indirizzata al Presidente del Consiglio, ogni membro esportatore può autorizzare ogni altro membro esportatore, ed ogni membro importatore può autorizzare ogni altro membro importatore a rappresentare i suoi interessi e esercitare il suo diritto di voto ad ogni seduta o sessione del Consiglio. 3. Un membro autorizzato da un altro membro ad utilizzare i voti che tale altro membro detiene in virtù dell' utilizza questi voti in conformità con le istruzioni di detto membro. 4. Se un membro si astiene, si riterrà che non ha utilizzato i suoi voti.
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urn:nir:stato:legge:1991-10-05;325#art-a-11