Art. 14
LEGGE 8 agosto 1991, n. 274
In vigore dal 26 mar 2015
(Trattamenti privilegiati)
1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la domanda di trattamento privilegiato diretto, indiretto o di riversibilità deve essere presentata alle Casse pensioni degli istituti di previdenza, direttamente agli sportelli delle Casse medesime che ne rilasciano ricevuta, nel termine perentorio di cinque anni dalla cessazione del rapporto di impiego o dalla morte dell'iscritto o del pensionato. Nel caso di domanda presentata a mezzo lettera raccomandata, come data di presentazione si considera quella della spedizione. La stessa disposizione si applica anche alle domande di trattamento privilegiato che risultino presentate alla data sopraindicata e per le quali la seconda sezione del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, sostituita ai sensi dell' dal consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza, non abbia ancora deliberato.
2. Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al coniuge e agli orfani minorenni del dipendente deceduto per fatti di servizio ovvero del titolare di trattamento privilegiato di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, è attribuito, per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria, oltre agli aumenti di integrazione di cui all' della legge 26 gennaio 1980, n. 9, relativi ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
3. Il trattamento speciale previsto dal comma 2 spetta anche agli orfani maggiorenni, purchè sussistano le condizioni stabilite dall'articolo 40 della legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni. Se la domanda è presentata dopo due anni dalla data di morte del dante causa, il trattamento speciale decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione ed è corrisposto non oltre il restante periodo di tre anni a decorrere dal giorno successivo alla data di morte del dante causa.
4. Scaduto il termine di tre anni, di cui ai commi 2 e 3, decorre la pensione privilegiata di riversibilità.
5. La vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, sono parificati, a tutti gli effetti, al coniuge superstite e agli orfani di caduto per servizio.
6. In favore del coniuge supersiste e degli orfani minorenni del titolare di pensione privilegiata diretta di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, il trattamento speciale e la pensione privilegiata di riversibilità sono liquidati d'ufficio, senza l'adozione di formale provvedimento, dalla Direzione provinciale del tesoro che ha in carico la partita di pensione diretta.
7. Il trattamento spciale e la pensione privilegiata, di cui al comma 6, sono liquidati, a domanda, a favore degli orfani maggiorenni dalla competente Direzione provinciale del tesoro con l'adozione di formale provvedimento.
8. Ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza sono estesi gli assegni accessori al trattamento stesso, con le modalità, misure e decorrenze previste dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13.
9. Ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensioni privilegiate a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, sono estese le provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19.
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