Art. 23 · Esenzioni e convalida di documenti
ConvenzioneTitolo III

Art. 23

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Esenzioni e convalida di documenti

In vigore dal 18 ago 1991
1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Sati contraenti valgono anche per l'applicazione della presente convenzione. 2. Tutti i documenti, atti o certificati di ogni genere che debbono essere prodotti per l'applicazione della presente convenzione sono esenti dall'obbligo del visto e della legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari. 3. I documenti legalizzati dalle autorità o istituzioni competenti di uno Stato contraente saranno considerati validi dalle corrispondenti autorità, istituzioni o organismi competenti dell'altro Stato contraente.
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urn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-23