Convenzione›Titolo III
Art. 16
16 / 26Decorrenza dei diritti
In vigore dal 18 ago 1991
1. Le disposizioni della presente convenzione si applicano anche agli eventi che si sono verificati anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione, ma comunque non prima dell'entrata in vigore delle rispettive legislazioni nazionali e il pagamento delle prestazioni non potrà avvenire con effetto retroattivo.
2. I periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati contraenti anteriormente all'entrata in vigore della presente convenzione saranno presi in considerazione per la determinazione del diritto alle prestazioni che sono riconosciute in base alla stessa. Ciò nonostante la istituzione del Venezuela non riconoscerà periodi di assicurazione anteriori al 1 gennaio 1967.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-16