Convenzione›Titolo II
Art. 12
12 / 26Prestazioni per malattie professionali
In vigore dal 18 ago 1991
Se il lavoratore, vittima di una malattia professionale, ha svolto sotto la legislazione dei due Stati contraenti una attività lavorativa che possa aver causato detta malattia, le prestazioni cui il lavoratore e i suoi superstiti hanno diritto sono concesse esclusivamente in base alla legislazione dello Stato sul cui territorio l'attività in questione sia stata svolta da ultimo, sempre che l'interessato soddisfi le condizioni previste da questa legislazione. Se le condizioni non sono soddisfatte, i diritti a prestazioni saranno esaminati in base alla legislazione dell'altro Stato contraente che, se del caso, ne assumerà l'onere.
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Prourn:nir:stato:legge:1991-08-06;260#art-c-12